Servizio Medico Competente
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Descrizione
L’unità operativa complessa Medico competente è stata istituita con deliberazione del Direttore generale n. 1.259 del 30 settembre 2014, ha sede presso la ex Palazzina Sebi di via dei Vestini – Chieti.
Quale Servizio di staff alla Direzione strategica, svolge funzioni attribuite alla figura del Medico competente di cui agli artt. 25, 39, 41 e correlati, D.lgs. 9 aprile 2008 n.° 81 e successive modificazioni e integrazioni.
Fa parte di
Responsabile
Coordinatore unità operativa Medico competente
Personale
Medico competente – autorizzato
Medico competente
Medico competente
Medico competente – autorizzato
Medico competente
Funzione organizzativa gestione sanitaria della sicurezza sul lavoro
Email: antonella.dicocco@asl2abruzzo.it
Telefono: 0871.358848
Ufficio: Palazzina N “ex Sebi” (3° piano) – Chieti
Referente Palazzina N “ex Sebi” – Chieti
Telefono 0871.357268
Referente Palazzina N “ex Sebi” – Chieti
Referente Ospedale “Gaetano Bernabeo” – Ortona
Telefono Chieti: 0871.357268
Telefono Ortona: 085.9172305 / 085.9172378
Referente Palazzina N “ex Sebi” – Chieti
Telefono: 0871.357268
Referente Ospedale “SS. Annunziata” – Chieti
Ufficio radioprotezione
Telefono: 0871.358504
Referente Ospedale “Floraspe Renzetti” – Lanciano
Telefono: 0872.706694
Referente Ospedale “Floraspe Renzetti” – Lanciano
Telefono: 0872.706436 (ufficio radioprotezione)
Referente Ospedale “San Camillo” – Atessa
Telefono: 0872.864402
Referente Ospedale “San Pio” – Vasto
Telefono: 0873.308247
Referente Ospedale “San Pio” – Vasto
Telefono: 0873.308247
Referente Presidio territoriale di assistenza “SS. Immacolata” – Guardiagrele
Telefono: 0871.899391 / 0871.899262
Referente Presidio territoriale di assistenza di Casoli
Telefono: 0872.9891 / 0872.989207
Referente Presidio territoriale di assistenza di Gissi
Telefono: 0873.947263
Attività
Le norme, i link utili e gli approfondimenti sulla sorveglianza sanitaria.
Il medico competente:
- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ognilavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) Lettera soppressa dall’art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) lettera soppressa dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Pagina 39 di 180
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Comma abrogato dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Come da deliberazione del Direttore generale n. 1.174 del 12 settembre 2014 avente a oggetto: regolamento aziendale per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottata ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i con precedente deliberazione n. 739 del 09 giugno 2014. Modifiche e integrazioni, la Asl Lanciano Vasto Chieti ha adottato apposite procedure a firma del datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e Medici competenti (MC) relative a : 1) Procedura generale per l’accoglimento, assegnazione, inserimento e la valutazione del personale neoassunto/neoinserito (rev. 1) e 2) Procedura per invio a visita medica di sorveglianza sanitaria.
- Procedura generale per l’accoglimento, assegnazione, inserimento e la valutazione del personale neoassunto/neoinserito (rev. 1)
- Procedura per invio a visita medica di sorveglianza sanitaria
Per il regolare svolgimento delle procedure di Sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08, ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 18 lettera g) e bb) D.Lgs. 81/08, si ricorda che l’invio a visita, è successivo all’effettuazione degli esami previsti dal Protocollo, come da modulistica di seguito allegata.
L’accesso alle visite di sorveglianza sanitaria di cui ai disposti dell’art. 41 D.Lgs. 81/08, avvengono necessariamente dopo l’effettuazione degli esami preventivi indicati nell’allegata procedura di invio a visita di sorveglianza sanitaria, nonché nel modulo di nomina che previene agli interessati a cura dell’Amministrazione e sviluppo risorse umane della Asl Lanciano Vasto Chieti per le preassuntive, al fine di consentire l’espressione del giudizio di idoneità al momento della visita.
Dove
L’attuale organizzazione del Servizio prevede la distribuzione territoriale dell’attività dei medici competenti che, tuttavia, non esclude idonea sostituzione per esigenze organizzative.
Sede unità operativa Medico competente
Palazzina Sebi Chieti, terzo piano
Orari
Dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30
Contatti
0871.358848 / 0871.358023
sorveglianza.sanitaria@asl2abruzzo.it
Tutte le comunicazioni e richieste devono pervenire esclusivamente a mezzo E-mail.
In questa fase di riorganizzazione restano vigenti i regolamenti e le procedure in uso e pubblicate sul sito Internet aziendale
Documenti e modulistica
Ulteriori informazioni
Il Servizio si avvale della collaborazione di figure professionali, “referenti”, delle Direzioni mediche ospedaliere che partecipano all’attività della sorveglianza sanitaria nelle diverse strutture aziendali. Le suddette figure vengono elencate nella sezione di pagina “Personale”.
Ultimo aggiornamento: 21 Marzo 2025, 19:00